Tirocinio GOL

Il tirocinio GOL è uno strumento di politica attiva volto a facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e ad arricchire le esperienze dei soggetti svantaggiati e molto svantaggiati.
Tirocinio GOL
Ultimo aggiornamento: 2 mesi fa

Il tirocinio extra-curriculare è uno strumento che ci consente di avvicinare i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati al mondo lavorativo non configurandosi come rapporto di lavoro ma consentendo loro di usufruire di un periodo di orientamento e di formazione in situazioni produttive e aziendali. Il Programma GOL si estende quindi sostenendo, a breve, questa forma di politica attiva con lo stanziamento di € 27.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

L’obiettivo è agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, inoccupati, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione e lavoratori a rischio di disoccupazione.

Lo svolgimento del tirocinio extra-curriculare del Programma GOL da diritto all’erogazione di un indennità mensile quantificabile in € 500,00 lordi erogata direttamente dall’INPS a condizione che siano state maturate il 70% delle ore di presenza previste nella mensilità.

Chi può accedere al Tirocinio del Programma GOL?

I destinatari di tale misura di politica attiva, sono tutti i soggetti che si ritrovino nelle condizioni di seguito specificate:

  • Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di NASPI / DIS-COLL);
  • lavoratori fragili o vulernabili (giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi over 55 anni);
  • altri disoccupati con minori chance occupazionali (disoccupati di lunga durata, giovani e donne anche non in condizioni di fragilità, lavoratori autonomi con redditi molto bassi);
  • lavoratori con redditi molto bassi (working poor);
  • beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Supporto per la formazione e il lavoro, Assegno d’inclusione);
  • disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.

È importante notare come solo i soggetti che hanno compiuto 35 anni alla data di avvio del tirocinio possono effettuare tirocini tramite il Programma GOL.

Durata del tirocinio e casi particolari

I tirocini del Programma GOL hanno una durata che va da un minimo di due ad un massimo di sei mesi con fine obbligatoria entro il 31 Dicembre 2025. La durata massima di sei mesi è pertanto raggiungibile esclusivamente nel caso in cui il tirocinante abbia svolto almeno due mesi prima del 31 Dicembre 2025 ed a patto che lo stesso sia stato profilato dal Centro per l’Impiego di riferimento dopo il 1 Luglio 2025. Tutti coloro i quali sono stati profilati prima di tale data, potranno svolgere esclusivamente tirocini della durata massima di due mesi.

Chi sono i soggetti ospitanti?

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto con “forma giuridica disciplinata dal diritto privato” così come definito nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali”, presso il quale viene realizzato il tirocinio. Nello specifico, le forme giuridiche che possono ad oggi ospitare un Tirocinio GOL sono le seguenti:

    • 1.2 Società di persone
    • 1.2.10 Società semplice
    • 1.2.20 Società in nome collettivo
    • 1.2.30 Società in accomandita semplice
    • 1.2.40 Studio associato e società di professionisti
    • 1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria
    • 1.3 Società di capitali
    • 1.3.10 Società per azioni
    • 1.3.20 Società a responsabilità limitata
    • 1.3.30 Società a responsabilità limitata con unico socio
    • 1.3.40 Società in accomandita per azioni
    • 1.4 Società Cooperativa
    • 1.4.10 Società cooperativa a mutalità prevalente
    • 1.4.20 Società cooperativa diversa
    • 1.4.30 Società cooperativa sociale
    • 1.4.40 Società di mutua assicurazione
    • 1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese
    • 1.5.10 Consorzio di diritto privato
    • 1.5.20 Società consortile
    • 1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
    • 1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico
    • 1.7 Ente privato con personalità giuridica
    • 1.7.10 Associazione riconosciuta
    • 1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
    • 1.7.30 Fondazione bancaria
    • 1.7.50 Società di mutuo soccorso
    • 1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica

È necessario specificare che sono ammesse le associazioni prive di personalità giuridica a condizione che abbiano almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato presso l’unità operativa nella quale si svolge il tirocinio. I requisiti che il soggetto ospitante deve avere alla data di candidatura al presente avviso per ospitare un tirocinante sono:

  • avere sede operativa nella Regione Calabria;
  • essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge (possedere quindi DURC regolare);
  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, se soggiace ai vincoli previsti;
  • non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi sindacali che lo permettono. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà può attivare tirocini;
  • Non prevedere nel Progetto Formativo Individuale attività equivalenti a quelle per cui hanno effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi nonché:
    • licenziamento per il superamento del periodo di comporto;
    • per mancato superamento del periodo di prova;
    • per fine appalto;
    • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
  • Non è possibile avviare tirocini in presenza di procedure concorsuali salvo il caso in cui siano presenti accordi sindacali che prevedono tale possibilità;
  • Il medesimo soggetto non può essere sia soggetto promotore che ospitante;
  • Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.

 

Non è possibile per i tirocinanti:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
  • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie;
  • il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, collaborazione o incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.
 
E’ possibile attivare il tirocinio qualora il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni anche non consecutivi nei sei mesi precedenti l’attivazione.

Documentazione necessaria per le Aziende

La documentazione necessaria per candidarsi come soggetto ospitante all’ente di riferimento è la seguente:

  • Allegato 1 debitamente compilato e firmato digitalmente.
  • Visura Camerale aggiornata per tutte le forme giuridiche tenute all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Certificato di attribuzione P.IVA per tutti gli stuti professionali e liberi professionisti corredata da autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 concernente l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza con indicazione di numero, data d’iscrizione e sede dello studio professionale.
  • Per tutti gli enti con personalità giuridica di cui al punto 1.7 è necessario allegare copia dell’atto di riconoscimento della personalità giuridica e di atti dai quali sia possibile evincere il legale rappresentante.
  • Per le associaizoni prive di personalità giuridica, è necessario allegare il certificato di attribuzione della P.IVA, l’atto costitutivo e gli atti dal quale sia possibile evincere il legale rappresentante, oltre ad un’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente presso l’unità locale con indicazione del nominativo.

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Se sei un’azienda e sei interessata ad ospitare un tirocinante, scarica, compila ed inviaci ai nostri contatti l’Allegato 1 del presente avviso. In basso, trovi l’Avviso Pubblico in versione integrale e l’Allegato 1 necessario per manifestare la disponibilità.